Whistleblowing
Whistleblowing - segnalazione violazioni normativa antiriciclaggio
La Legge n. 92 del 17 giugno 2008 (e successive modifiche), in capo a tutti i soggetti designati, prevede l’obbligo (art. 32) di comunicare all’Agenzia le violazioni – di cui vengono a conoscenza durante la loro attività – circa le norma che limita l’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 31):
Whistleblowing – Capo IV bis Legge 92/2008
I componenti del Collegio Sindacale, del Comitato di Sorveglianza e di ogni altro organo per il controllo sulla gestione presso i soggetti designati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Agenzia i fatti che possono rappresentare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui alla Legge n. 92/2008.
Inoltre, i soggetti designati adottano le procedure necessarie affinché il personale possa segnalare internamente le violazioni (potenziali o effettive) delle disposizioni di cui alla Legge n. 92/2008.
Ancora, la facoltà di segnalare direttamente all’Agenzia le violazioni della Legge n. 92 del 17 giugno 2008 è assicurata a tutti, ivi compresi gli esponenti aziendali e la rete del soggetto designato.
La segnalazione non rappresenta invece il giusto canale per segnalare fatti o controversie concernenti il rapporto di lavoro del segnalante con il soggetto designato e neppure questioni di natura commerciale tra il cliente ed il medesimo soggetto designato;
Possono essere segnalate:
- violazioni già avvenute di cui il segnalante abbia pertanto certezza, con o senza documentazione comprovante la medesima da allegare;
- fatti e circostanze che potrebbero rappresentare violazioni della Legge n. 92 del 17 giugno 2008 (la segnalazione si può pertanto basare anche su una presunzione).
Non sono tenute in considerazione segnalazioni anonime.
Come inviare una Whistleblowing
Segnalazione della rete e degli esponenti aziendali di soggetti finanziari o dipendenti e collaboratori di studi professionali (avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, società di revisione)
La segnalazione whistleblowing della rete e degli esponenti aziendali avviene con le seguenti modalità:
- direttamente presso la sede dell’Agenzia riferendo al personale della medesima che provvederà a redigere apposito verbale sottoscritto dal segnalante;
- (in caso di SEGNALAZIONE DELLA RETE E DEGLI ESPONENTI AZIENDALI) consegnando a mano presso la sede dell’AIF (Via del Voltone, 122 - San Marino Città) ovvero a mezzo lettera raccomandata il seguente modulo: scarica modulo
- (in caso di SEGNALAZIONE DI DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI) consegnando a mano presso la sede dell’AIF (Via del Voltone, 122 - San Marino Città) ovvero a mezzo lettera raccomandata il seguente modulo: scarica modulo
- inviando a mezzo e-mail all’indirizzo whistleblowing-SD@aif.sm il seguente file elettronico: scarica file
Segnalazione da parte di altri soggetti
La segnalazione whistleblowing da parte dei soggetti che non appartengono alla rete o agli esponenti aziendali del soggetto designato avviene con le seguenti modalità:
- direttamente presso la sede dell’Agenzia riferendo al personale della medesima che provvederà a redigere apposito verbale sottoscritto dal segnalante;
- consegnando a mano presso la sede dell’AIF (Via del Voltone, 122 - San Marino Città) ovvero a mezzo lettera raccomandata (tNotice o cartacea) il seguente modulo: scarica modulo
- inviando a mezzo e-mail all’indirizzo segnalazione-violazione@aif.sm il seguente file elettronico: scarica file