Poteri

Per l’espletamento delle funzioni attribuite dalla Legge, l’Agenzia di informazione finanziaria ha il potere di:

a) ordinare ai soggetti designati l’esibizione o la consegna di documenti, anche in originale, o la comunicazione di dati e informazioni, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti, anche a seguito di accesso ispettivo;

b) chiedere alla Banca Centrale, alle Amministrazioni pubbliche e alle Autorità di polizia la comunicazione di dati o informazioni o l’esibizione o la consegna di atti o documenti secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’Agenzia;

c) eseguire ispezioni presso i soggetti designati. Se il soggetto designato si avvale di soggetti esterni per l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, le ispezioni possono essere eseguite anche presso tali soggetti;

c bis) acquisire presso i soggetti designati documenti, informazioni, dati e statistiche, per verificare il rispetto degli obblighi di cui alla presente legge e per valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei singoli soggetti designati, delle categorie di appartenenza e dei settori ove gli stessi operano;

c ter) acquisire documenti, informazioni e dati presso i soggetti nei confronti dei quali è in corso un accertamento per violazione delle norme in materia di trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi o per violazione dell’art. 31 comma 1 della presente legge;

d) disporre il blocco di beni, fondi o altre risorse economiche qualora vi sia un fondato motivo di ritenere che tali beni, fondi o risorse provengano da riciclaggio, reati presupposto o di finanziamento del terrorismo o possano essere impiegati per commettere tali condotte;

e) sospendere, anche su richiesta dell’autorità giudiziaria penale o di una unità di informazione finanziaria estera, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo od operazioni che hanno ad oggetto beni o fondi che si sospetta provenire da reati presupposto;

f) assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini relative ai misfatti di riciclaggio, ai reati presupposto ed al finanziamento del terrorismo, nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge;

g) ordinare ai soggetti finanziari, anche su richiesta di una unità di informazione finanziaria estera e per un periodo determinato, il monitoraggio di uno o più rapporti d’affari intrattenuti, secondo le modalità e i termini stabiliti dall’Agenzia;

h) informare, a fini preventivi, i soggetti designati in merito ad operazioni, anche solo tentate, o in relazione a soggetti e circostanze che possono comportare un rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Nell’esercizio dei poteri previsti dal punto precedente, l’Agenzia può avvalersi della collaborazione delle forze di polizia ovvero delegare alle stesse acquisizioni di dati, informazioni e documenti.

L’Autorità giudiziaria può delegare all’Agenzia il compimento di atti di indagine nell’ambito di procedimenti relativi ai misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche. In tal caso l’Agenzia opera come polizia giudiziaria.