Funzioni

Le funzioni che la Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche attribuisce all’Agenzia di informazione finanziaria sono:

a) ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e altre comunicazioni previste per legge;

b) svolgere l’analisi finanziaria sulle segnalazioni ricevute o d’iniziativa;

c) segnalare all’Autorità giudiziaria penale i fatti che potrebbero costituire riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del terrorismo;

d) emanare Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

e) vigilare sul rispetto degli obblighi della presente legge e delle relative Istruzioni e Circolari emanate dall’Agenzia, seguendo un approccio in funzione del rischio;

f) partecipare ai lavori degli organismi nazionali e internazionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relazionando periodicamente alla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale;

g) collaborare, anche scambiando informazioni, con autorità nazionali e con le autorità estere di cui all’art. 16;

h) individuare e valutare tendenze, schemi e rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.