Le funzioni che la Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche attribuisce allAgenzia di informazione finanziaria sono:
a) ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e altre comunicazioni previste per legge;
b) svolgere lanalisi finanziaria sulle segnalazioni ricevute o diniziativa;
c) segnalare allAutorità giudiziaria penale i fatti che potrebbero costituire riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del terrorismo;
d) emanare Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
e) vigilare sul rispetto degli obblighi della presente legge e delle relative Istruzioni e Circolari emanate dallAgenzia, seguendo un approccio in funzione del rischio;
f) partecipare ai lavori degli organismi nazionali e internazionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relazionando periodicamente alla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale;
g) collaborare, anche scambiando informazioni, con autorità nazionali e con le autorità estere di cui allart. 16;
h) individuare e valutare tendenze, schemi e rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.