Obblighi per le fondazioni

La Legge 1 luglio 2015 n.101  (Legge sulle Fondazioni) ha introdotto nuovi obblighi per le fondazioni sammarinesi.  In forza a tale disposto, esse infatti devono, tra le altre cose:

- provvedere alla registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai finanziamenti e ai fondi ricevuti e al loro utilizzo. I dati e le informazioni e la relativa documentazione devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di ricezione del finanziamento o dall’esecuzione dell’operazione di utilizzo dei fondi. Tali dati ed informazioni devono essere forniti, su richiesta, al Comitato di Controllo ed all’AIF per le funzioni alla stessa attribuite dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche. A tal fine è utilizzato il prospetto “Finanziamenti ed Impieghi dettagliati”, conforme a modello adottato dal Comitato di Controllo con propria deliberazione;

- depositare annualmente presso il Comitato di Controllo il bilancio ed il prospetto “Finanziamenti ed Impieghi riassuntivi”, conforme a modello adottato dal medesimo Comitato di Controllo con propria deliberazione;

-rifiutare qualsiasi dazione, conferimento, assegnazione, elargizione, sponsorizzazione, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili da persone fisiche e/o giuridiche che abbiano la residenza in uno dei paesi non collaborativi, sottoposti a monitoraggio, rientranti nell’elencazione divulgata ed aggiornata AIF;

-fornire a semplice richiesta del Comitato di Controllo dell’AIF ogni informazione e/o documentazione attinente alla gestione, amministrazione ed anche all’impiego delle risorse della fondazione per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;

-conservare per almeno cinque anni e tenere a disposizione del comitato di controllo e dell’AIF l’elenco delle transazioni nazionali ed internazionali al fine di verificare che i fondi siano stati impiegati in conformità alle finalità ed agli scopi istituzionali contenuti nell’atto costitutivo e nello statuto;

-rifiutare somme e dazioni di denaro contante che, con un'unica operazione o con più operazioni collegate al medesimo soggetto, superino l’importo annuo di euro 1.000,00(mille/00) se non per il tramite di un soggetto autorizzato all’esercizio delle attività riservate di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e con il limite di cui alla lettera n);

- effettuare pagamenti per contanti non superiori ad euro 1.000,00 (mille/00) se non per il tramite di un soggetto autorizzato all’esercizio delle attività riservate di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e con il limite di cui alla lettera n);

Il Comitato di Controllo di cui all’articolo 42 della Legge 1 Luglio 2015 n.101, organo di vigilanza sulle fondazioni, collabora con AIF, nello svolgimento di una serie di attività  finalizzate alla prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel settore.

Per agevolare gli adempimenti previsti per legge, il Comitato di Controllo sulle Fondazioni e Associazioni ha predisposto i seguenti documenti:

“Prospetto Finanziamenti ed impieghi dettagliati”  => formato word - formato excel

“Prospetto Finanziamenti ed impieghi riassuntivi” => formato word - formato excel