Proliferation Financing

I PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

Il GAFI definisce “programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa” le attività, svolte in violazione delle leggi nazionali o degli obblighi internazionali assunti, che consistono nella manifattura, acquisizione, possesso, sviluppo, esportazione, transito, intermediazione, trasporto, trasferimento, stoccaggio o utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche, dei loro mezzi di conduzione e dei relativi materiali.

I programmi di proliferazione includono anche le tecnologie, i materiali, i software, i servizi o le competenze, utili per scopi legittimi, ma che possono essere utilizzati, in modo improprio, per scopo bellico o comunque finalizzato ai programmi di proliferazione, così come nel caso dei “beni a duplice uso”.

 

IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

L’attività di finanziamento dei programmi di proliferazione consiste nel fornire fondi o prestare servizi finanziari che contribuiscono in parte o integralmente a tali programmi.

Il supporto potrebbe essere fornito anche tramite prestazioni professionali, specialmente quelle collegate al settore societario, ad esempio per la costituzione di società di comodo che potrebbero essere utilizzate per facilitare operazioni finanziarie o transazioni commerciali finalizzate al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Inoltre, gli elementi emersi nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato come il finanziamento dei programmi di proliferazione abbia ramificazioni molto diffuse a livello mondiale e costituisca un rischio e una minaccia significativa anche all’interno dei sistemi economici dell’area europea, ove sono collocati i principali partner finanziari della Repubblica di San Marino.

Per tali ragioni, San Marino, con la Legge n. 57 del 29 marzo 2020, ha introdotto i reati di proliferazione delle armi di distruzione di massa (ar. 337 quater) e finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (art. 337 quinquies). Pertanto, è fondamentale che anche a San Marino i soggetti finanziari adottino politiche, procedure e controlli atti a mitigare tali minacce e che anche i professionisti siano a conoscenza dei rischi ai quali potrebbero essere potenzialmente esposti.

 

LA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA E IL TERRORISMO

La proliferazione delle armi di distruzione di massa rappresenta una minaccia significativa per la sicurezza globale. In assenza di adeguate misure di salvaguardia, infatti, i materiali sensibili, la tecnologia, i servizi e le competenze necessarie alla fabbricazione di armi possono diventare facilmente accessibili a persone ed entità non autorizzate che intendano utilizzarle a scopi terroristici.

Pertanto, l’Agenzia di Informazione Finanziaria, nella veste di Financial Intelligence Unit e di autorità preposta alla regolamentazione ed alla vigilanza nelle materie disciplinate dalla Legge 17 giugno 2008, n. 92, ritiene fondamentale la diffusione di una maggiore consapevolezza su tale minaccia, anche al fine di prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo.