Allo scopo di proteggere leconomia ed il sistema finanziario sammarinese, la Legge 17 giugno 2008, n. 92 - recependo, tramite Delibere del Congresso di Stato, la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 - prevede che la Repubblica individui le giurisdizioni estere con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo i c.d. Paesi ad alto rischio.
Lindividuazione dei Paesi ad alto rischio è un atto utile ai soggetti designati per permettere a questi di adempire correttamente agli obblighi di legge e a quelli previsti dalle Istruzioni AIF nonché un utile riferimento alle Autorità competenti ed anche agli uffici pubblici per individuare situazioni di potenziale elevato rischio nello svolgimento delle proprie attività.
Ai sensi della Delibera n.13 del 21 marzo 2023, è previsto che ai fini del punto 8), comma 1, lettera f) della Legge 23 febbraio 2006 n.47 quali Paesi sotto monitoraggio si intendono i Paesi ad alto rischio ex art. 16 undecies della Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche di cui alle fasce I e II.
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Elenco consolidato dei paesi ad alto rischio stabiliti con Delibere del Congresso di Stato
Storico delle cancellazione dalla lista dei paesi ad alto rischio
Delibere del Congresso di Stato della Repubblica di San Marino