Applicazione delle misure restrittive a San Marino

Procedure di recepimento delle misure restrittive

Il recepimento delle misure restrittive contenute nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza avviene tramite delibera del Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Dal momento della loro pubblicazione ad valvas palatii all’albo del Palazzo Pubblico e nel sito internet della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, le delibere si presumono conosciute da chiunque.

Il sito internet della Segreteria di Stato per gli Affari Interni permette di visualizzare, ricercare e scaricare tali delibere:

http://www.interni.segreteria.sm/on-line/home/delibere-congresso-di-stato.html

Il congelamento è efficace dalla data di adozione della delibera del Congresso di Stato.

 

Aggiornamenti delle liste

Le liste delle Nazioni Unite sono aggiornate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, o da un suo competente Comitato, secondo procedure stabilite dal Consiglio stesso. Le liste sono modificate e/o aggiornate periodicamente, sia “in entrata” (c.d. listing) che “in uscita” (c.d. delisting). Vale a dire che i soggetti (individui, gruppi o entità) vengono periodicamente inseriti negli elenchi ma possono anche subire delle cancellazioni.

Gli aggiornamenti alle liste del Consiglio di Sicurezza o di un suo Comitato sono recepiti a San Marino mediante pubblicazione, della lista aggiornata, in apposita sezione del sito internet della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri:

http://www.esteri.sm/on-line/home/affari-esteri/dipartimento-affari-esteri/comitato-per-le-misure-restrittive/misure-restrittive-consiglio-di-sicurezza-onu.html

La pubblicazione degli aggiornamenti delle liste delle Nazioni Unite ha valore ufficiale e sostituisce il recepimento di tali aggiornamenti tramite delibera del Congresso di Stato. Il congelamento è efficace dal momento in cui il Dipartimento Affari Esteri e l’Agenzia di Informazione Finanziaria ricevono comunicazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo competente Comitato.

La lista nazionale, invece, è aggiornata dal CMR con cadenza almeno annuale tramite il suo riesame, volto a verificare la permanenza dei motivi che hanno determinato l’iscrizione dei nominativi in essa presenti o, anche prima di tale scadenza, qualora riceva richieste di cancellazione dalla lista.

Ogni aggiornamento della lista nazionale è pubblicato su apposita sezione del sito internet della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri:

http://www.esteri.sm/on-line/home/affari-esteri/dipartimento-affari-esteri/comitato-per-le-misure-restrittive.html

Il congelamento di beni o fondi che segue l’iscrizione di un nominativo nella lista nazionale è sempre  disposto con delibera del Congresso di Stato, su indicazione del CMR. Le procedure di pubblicazione e diffusione di tali delibere è la medesima di quelle che prevedono l’adozione di misure restrittive, in conformità alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

 

Custodia, amministrazione e gestione dei beni o dei fondi oggetto di congelamento

Per la disciplina della custodia, amministrazione e gestione dei beni o dei fondi oggetto di congelamento si rimanda al Decreto Delegato del 31 ottobre 2008 n.137, come da successive modifiche, disponibile sul sito internet dell’Agenzia di Informazione Finanziaria alla sezione “normativa vigente” - “legislazione”, ovvero sul sito internet del Consiglio Grande e Generale .

 

Possibili esenzioni dalle misure di congelamento

Qualora un soggetto sia stato colpito da misure di congelamento, al fine di soddisfare un bisogno o un diritto fondamentale, può avanzare istanza scritta e motivata di esenzione dal congelamento al CMR.

La domanda di esenzione può essere avanzata al fine di effettuare il pagamento di spese primarie, quali quelle alimentari, per medicinali, per l’abitazione, per l’assistenza medica e legale, per tasse, imposte, premi assicurativi, bollette, spese di tenuta dei conti, ma anche per far fronte al pagamento di spese straordinarie, seppure la concessione dell’esenzione, in quest’ultimo caso, soggiaccia a una procedura differenziata.

Nel caso in cui un soggetto sia stato iscritto in specifiche liste delle Nazioni Unite, con particolare riferimento a quella del Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida o quella del Comitato per le Sanzioni 1988 (Lista per le Sanzioni contro i Talebani), oltre a potersi rivolgere al CMR, esso ha la possibilità di richiedere l’esenzione direttamente al c.d. Focal Point istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite.

I modelli esemplificativi per presentare le istanze di esenzione, di cui sopra, sono disponibili in allegato al Regolamento del Congresso di Stato n. 13 del 20 novembre 2019 relativo alla Legge 57/2019 e pubblicati, anche nei relativi aggiornamenti, sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri:

http://www.esteri.sm/on-line/home/affari-esteri/dipartimento-affari-esteri/comitato-per-le-misure-restrittive.html

MODELLO "A"   -   MODELLO "B"

 

Cancellazione dalle liste delle Nazioni Unite e dalla lista nazionale per errata o ingiusta iscrizione

Qualora un soggetto, che sia stato colpito da misure di congelamento, ritenga di essere stato ingiustamente iscritto in una delle liste delle Nazioni Unite, può avanzare istanza scritta al CMR, contattando il Dipartimento Affari Esteri (presso la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri). A sua volta il CMR invia la richiesta di cancellazione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o ad un suo Comitato, ove competente. La decisione sostanziale in ordine alla cancellazione spetta, dunque, a uno di questi ultimi.

All’istanza motivata deve essere allegato ogni documento o informazione in grado di supportarla. In aggiunta alla possibilità di cui al paragrafo precedente, qualora il nominativo sia presente nella lista del Comitato per le Sanzioni 1988 (Lista per le Sanzioni contro i Talebani) o in quella del Comitato per le Sanzioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaida, si può presentare istanza scritta e motivata di cancellazione del nominativo direttamente al c.d. Focal Point istituito presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, nel primo caso; nel secondo caso, si può presentare istanza scritta e motivata di cancellazione direttamente all’Ufficio dell’Ombudsperson, istituito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Se, invece, un soggetto ritiene di essere stato ingiustamente iscritto nella lista nazionale, può avanzare istanza scritta e motivata di cancellazione al CMR, indirizzandola al Dipartimento Affari Esteri (presso la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri). In tal caso, la valutazione e decisione sulla richiesta di cancellazione spetta al solo CMR.

I modelli esemplificativi per presentare le richieste di cancellazione, di cui sopra, sono disponibili in allegato al Regolamento del Congresso di Stato n. 13 del 20 novembre 2019 relativo alla Legge 57/2019 e pubblicati, anche nei relativi aggiornamenti, sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri:

http://www.esteri.sm/on-line/home/affari-esteri/dipartimento-affari-esteri/comitato-per-le-misure-restrittive.html

MODELLO "C"   -   MODELLO "D"   -   MODELLO "E"   -   MODELLO "F"

 

Tutela giurisdizionale contro le misure restrittive

Contro le misure restrittive disposte nei confronti di un soggetto con delibera congressuale e contro i provvedimenti adottati dal CMR, è possibile presentare, personalmente o tramite legale, ricorso in opposizione come indicato all’articolo 22 della Legge 57/2019.

Contro i medesimi atti è ammesso anche ricorso giurisdizionale. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia nominato un difensore di fiducia o ne sia rimasto privo, è assistito dal difensore d’ufficio anche nei procedimenti dinanzi al giudice amministrativo.