Dichiarazione transfrontaliera
Il trasferimento di denaro contante in ingresso o in uscita dalla Repubblica di San Marino, per un importo totale pari o superiore a 10.000 euro è soggetto a specifici obblighi di dichiarazione. Tale obbligo sussiste anche se si trasferisce analogo importo di denaro contante tramite posta, corriere, velivolo o altro cargo.
Normativa di riferimento
La norma che disciplina il trasferimento transfrontaliero di denaro contante è il Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141 e succ.mod.
Cosa deve essere dichiarato
Deve essere dichiarato denaro contante, con la dizione denaro contante si intende:
Obblighi di dichiarazione
Controlli delle Forze di polizia
Il personale delle Forze di Polizia provvede alla verifica degli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di trasferimento transfrontaliero di denaro contante.
A tal fine, il personale di Polizia:
- può acquisire documenti, informazioni e dati;
- può verificare lidentità delle persone, sottoporre a ispezione e perquisizione i mezzi di trasporto, i bagagli e le cose portate al seguito, nonché su qualunque spedizione, contenitore o mezzo di trasporto che possa contenere denaro contante non accompagnato ed altresì di effettuare controlli successivi;
- provvede dufficio, nel caso di obbligo di dichiarazione non assolto, al sequestro amministrativo del denaro contante ai fini di indagine e attività correlate al fine di verificare se i trasferimenti transfrontalieri di denaro contante possano essere correlati al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o a reati presupposto.
Lobbligo di dichiarazione non è assolto se manca la dichiarazione, se la stessa omette alcune informazioni, se contiene informazioni false o se il denaro contante non è messo a disposizione ai fini di controllo.
Si ricorda che sussiste lobbligo di dichiarazione senza che si sia fermati da un funzionario delle Forze di polizia.
Sanzioni amministrative
Oltre alle disposizioni sul sequestro amministrativo previste dal Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141 e succ.mod, il suddetto Decreto Delegato prevede le seguenti violazioni e relative sanzioni amministrative:
- Omessa dichiarazione: chiunque ometta di rendere la dichiarazione a cui è tenuto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dellimporto oggetto di trasferimento calcolato sulleccedenza del controvalore di 10.000,00 euro, con un minimo di 400,00 euro;
- Dichiarazione con dati falsi od omessi: chiunque nel rendere la dichiarazione, fornisca informazioni false o ne ometta alcune, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30% dellimporto oggetto di trasferimento calcolato sulleccedenza del controvalore di 10.000 euro, con un minimo di 300 euro;
- Denaro contante non messo a disposizione ai fini di controllo: chiunque abbia adempiuto agli obblighi di dichiarazione ma, nellambito dei controlli delle Forze di Polizia, non metta il denaro contante a disposizione ai fini di controllo, è sanzionato per un importo di euro 1.000,00;
- Altre violazioni amministrative: chiunque, nellambito dei controlli delle Forze di Polizia, sia in possesso di un assegno che, pur riportando la firma di traenza, non rechi lindicazione dellimporto, è sanzionato nella misura di euro 200,00 per ogni assegno emesso.
Laccertamento delle sanzioni amministrative e relativa applicazione è di competenza delle Forze di Polizia.
Ricorso amministrativo: si ricorda che avverso tali sanzioni amministrative è esperibile ricorso dinnanzi al Giudice Amministrativo. Inoltre, avvero il provvedimento di sequestro amministrativo, gli interessati possono presentare opposizione alle Forze di Polizia secondo quanto stabilito dallarticolo 12 della Legge 28 giugno 1989 n.68.
TESTO CONSOLIDATO del Decreto Delegato del 5 ottobre 2022 n.141