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PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera n) e dell’articolo 1 dell’Allegato tecnico alla Legge n. 92 del 17 giugno 2008, per persona politicamente esposta si intende la persona fisica, che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, comprese quelle di seguito indicate, anche se diversamente denominate:
a) capi di Stato, capi di Governo, Segretari di Stato, ministri e viceministri o sottosegretari;
b) membro del Parlamento o membri di organi legislativi analoghi;
c) membri apicali di partiti politici;
d) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
e) membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
f) ambasciatori, consoli, incaricati d’affari e ufficiali delle forze armate con il grado minimo di colonnello;
g) membri degli organi di amministrazione, direzione o, laddove esistenti, di sorveglianza degli enti pubblici e delle imprese partecipate dallo Stato in misura prevalente o totalitaria;
h) direttori, vicedirettori e membri dell’organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali.
La Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale propone al Congresso di Stato, ai fini di una sua deliberazione al riguardo, un elenco indicante esattamente le funzioni che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini del presente articolo. Con le medesime modalità viene aggiornato tale elenco.
Con delibera n. 34 del 28 gennaio 2025 , il Congresso di Stato ha individuato l’elenco delle funzioni qualificabili come importanti cariche pubbliche – Persone Politicamente Esposte e con delibera n. 29 del 4 marzo 2025, ha rettificato la precedente.