Limiti all’utilizzo di contante
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE
La vigente normativa sammarinese (Legge 17 giugno 2008 n. 92 e succ. mod.) impone precisi limiti all’utilizzo del denaro contante per le operazioni tra soggetti diversi.
In particolare, l’art. 31 comma 1 della citata legge prevede che il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante, di titoli al portatore, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 10.000 euro, deve avvenire esclusivamente per il tramite di un soggetto autorizzato all’esercizio delle attività riservate di cui alla lettera A), dell’Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, nonché di cui all’articolo18, comma 1, lettera b).
In particolare, l’art. 31 comma 2 della citata legge prevede che gli assegni tratti o negoziati su banche sammarinesi ovvero da queste emessi, se di importo singolarmente pari o superiore a quello indicato al comma precedente, devono recare l’indicazione del nome e cognome o della denominazione sociale del beneficiario e la clausola “non trasferibile”.