Funzioni, poteri e struttura

Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF)

L’Agenzia di informazione finanziaria è l’unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Unit – FIU) della Repubblica di San Marino e svolge il ruolo di autorità centrale antiriciclaggio.

In particolare, l’Agenzia è incaricata di ricevere e di analizzare operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di richiedere informazioni ai soggetti designati e di comunicare all’Autorità giudiziaria sammarinese fatti che potrebbero costituire riciclaggio, reati presupposto oppure finanziamento del terrorismo.

L’Agenzia di informazione finanziaria è istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e assolve le funzioni assegnate dalla Legge n. 92 del 17 giugno 2008 (e successive modifiche) in piena autonomia e indipendenza.

L’attività dell’Agenzia è disciplinata dal Decreto Delegato n. 135 del 31 ottobre 2008 “Disciplina dell’Agenzia di informazione finanziaria”, ratificato con Decreto Delegato n. 146 del 28 novembre 2008 (e successive modifiche).

L’Agenzia collabora a livello internazionale con le Unità di Informazione Finanziaria estere al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto ed il finanziamento del terrorismo. A tal fine, l’Agenzia (anche nella sua precedente veste di Servizio Antiriciclaggio della Banca Centrale) è membro del Gruppo Egmont (l’organizzazione globale che facilita e stimola lo scambio di informazioni, di conoscenza e la cooperazione tra le FIU) sin dal 29 giugno 2005.

In ambito internazionale, l’Agenzia partecipa alle attività del Comitato Moneyval presso il Consiglio d’Europa (ovverosia il Comitato di esperti sulla valutazione delle misure antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo, di cui la Repubblica di San Marino è paese membro) e collabora con il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale/Financial Action Task Force – GAFI/FATF.

L’Agenzia ha il compito di emanare Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L’Agenzia vigila sul rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 92 del 17 giugno 2008 e dalla normativa secondaria da essa emanata, con particolare riferimento agli obblighi in capo ai soggetti designati, svolgendo così – con un approccio basato sul rischio – anche la funzione di autorità di vigilanza sui soggetti designati in materia di anti riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

L’Agenzia collabora anche con altre Autorità sammarinesi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e per l’attuazione delle misure restrittive contenute nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e adottate dalla Repubblica di San Marino con delibera del Congresso di Stato.

L’Agenzia è membro della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, istituita dalla Legge n. 92/2008 al fine di coordinare l’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

info@aif.sm

Funzioni
  • ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e le altre comunicazioni previste dalla legge;
  • svolgere l’analisi finanziaria sulle segnalazioni ricevute o d’iniziativa;
  • segnalare all’Autorità giudiziaria penale i fatti che potrebbero costituire riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del terrorismo;
  • emanare Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  • vigilare sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 92 del 17 giugno 2008 e delle Istruzioni e Circolari emanate dall’Agenzia, seguendo un approccio in funzione del rischio;
  • partecipare ai lavori degli organismi nazionali e internazionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relazionando alla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale;
  • collaborare, anche scambiando informazioni, con autorità nazionali e con le autorità estere;
  • individuare e valutare tendenze, schemi e rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Poteri
  • ordinare ai soggetti designati l’esibizione o la consegna di documenti, o la comunicazione di dati e informazioni;
  • richiedere alla Banca Centrale, alle Amministrazioni pubbliche e alle Autorità di polizia la comunicazione di dati o informazioni o l’esibizione o la consegna di atti o documenti;
  • eseguire ispezioni presso i soggetti designati;
  • acquisire presso i soggetti designati documenti, informazioni, dati e statistiche, per verificare il rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 92 del 17 giugno 2008 nonché per valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei singoli soggetti designati, delle categorie e dei settori di appartenenza;
  • acquisire documenti, informazioni e dati presso i soggetti nei confronti dei quali è in corso un accertamento per violazione delle norme in materia di trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi o per violazione delle norme sulla limitazione all'uso di contante e titoli al portatore;
  • disporre il blocco di beni, fondi o altre risorse in caso vi sia un fondato motivo di ritenere che tali beni, fondi o risorse provengano da riciclaggio, reati presupposto o di finanziamento del terrorismo o possano essere impiegati per commettere tali condotte;
  • sospendere, anche su richiesta dell’autorità giudiziaria penale o di una unità di informazione finanziaria estera, per un massimo di dieci giorni lavorativi, operazioni sospette di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo od operazioni che hanno ad oggetto beni o fondi che si sospetta provenire da reati presupposto;
  • assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini del contrasto al riciclaggio, ai reati presupposto ed al finanziamento del terrorismo, nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente Legge n. 92 del 17 giugno 2008;
  • ordinare ai soggetti finanziari e ai prestatori di servizi in materia di asset virtuali, anche su richiesta dell’autorità giudiziaria penale o di una unità di informazione finanziaria estera, il monitoraggio di uno o più rapporti d’affari intrattenuti;
  • informare, a fini preventivi, i soggetti designati in merito ad operazioni, anche solo tentate, o in relazione a soggetti e circostanze che possono comportare un rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Nell’esercizio di tali poteri, l’Agenzia può avvalersi della collaborazione delle Forze di Polizia ovvero delegare alle stesse acquisizioni di dati, informazioni e documenti.

Organigramma