COM-Contante

COM-Contante (Comunicazione sull'uso non consentito di contante e assegni)

La Legge n. 92 del 17 giugno 2008 (e successive modifiche), in capo a tutti i soggetti designati, prevede l’obbligo (art. 32) di comunicare all’Agenzia le violazioni – di cui vengono a conoscenza durante la loro attività – circa le norma che limita l’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 31):

  • il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante e di titoli al portatore per importi complessivi (seppur frazionati) pari o superiori ad Euro 10.000,00 può essere effettuato solo per il tramite di una banca;
  • gli assegni tratti o negoziati su banca sammarinesi (o da queste emessi) devono recare l’indicazione del beneficiario (nome e cognome o denominazione sociale) e la clausola “non trasferibile”;
  • il pagamento di premi su contratti di assicurazione vita (incluse le polizze temporanee caso morte) e le liquidazioni, riscatti o altri pagamenti dovuti per contratti di assicurazione, non possono essere eseguiti utilizzando denaro contante.
Come inviare una COM-Contante

Per i soggetti designati di tipo finanziario (in particolare le banche) le comunicazioni relative alla traenza/negoziazione di assegni irregolari (senza l’indicazione del beneficiario e/o senza l’indicazione della clausola non trasferibile per gli assegni di importo pari o superiore ad Euro 10.000,00) sono trasmesse tramite canale riservato “STR-WEB” al quale è possibile accedere tramite certificato o credenziali rilasciate dall’Agenzia o tramite i sistemi informativi della Pubblica Amministrazione (per eventuali informazioni circa il rilascio di certificati e credenziali contattare AIF all’indirizzo info@aif.sm).

 

Per tutti i soggetti designati le COM-contante relative a tutte le altre violazioni previste dall’art. 31 sono trasmesse in forma scritta tramite consegna a mano o tramite raccomandata (elettronica tNotice: domicilio.digitale@aif.sm o cartacea: AIF - Via del Voltone n. 122 – 47890 Repubblica di San Marino).