Categorie di soggetti designati
Principali tematiche
I soggetti designati individuati dall’art. 17 della Legge n. 92 del 17 giugno 2008 e succ. mod. sono:
- i soggetti finanziari
- i soggetti non finanziari
- i professionisti.
Per soggetti finanziari (art. 18 della Legge) si intendono:
- i soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche (c.d. LISF);
- la Banca Centrale;
- Poste San Marino;
- i promotori finanziari di cui alla LISF;
- i consulenti finanziari indipendenti di cui alla LISF;
- i servicer di cui alla Legge 30 agosto 2021 n. 157;
- gli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui alla LISF;
- le succursali e i punti di contatto centrali di soggetti esteri che svolgono un’attività riconducibile alle attività riservate di cui all’Allegato 1 della LISF, operanti a San Marino le cui sedi centrali sono situate all’estero.
Per soggetti non finanziari (art. 19 della Legge) si intendono:
- prestatori di servizi relativi a società o trust diversi dai soggetti finanziari;
- società di recupero crediti;
- agenti immobiliari;
- prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco;
- i soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante, opere d’arte, titoli o valori;
- i soggetti che esercitano l’attività di commercio di preziosi (così come definiti all’articolo 4 nell’allegato tecnico alla Legge);
- i soggetti che esercitano l’attività di casa d’asta, galleria d’arte, commercio di cose antiche o comunque di opere d’arte o intermediari nel commercio di tali opere;
- le società o i soggetti costituiti in forma diversa dalla società che svolgono attività analoghe non prettamente riservate a quelle svolte dai soggetti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c);
- le società di servizi che svolgono l’attività di supporto alla prestazione professionale dei soggetti di cui all’articolo 20;
- prestatori di servizi in materia di asset virtuali (virtual asset service provider/VASP) e le succursali e i punti di contatto centrali dei prestatori esteri di servizi in materia di asset virtuali;
- operatori professionali in metalli preziosi da investimento.
Per professionisti (art. 20 della Legge) si intendono:
- gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, che non siano in regime di sospensione;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili e delle società di revisione e nel registro degli attuari della Repubblica di San Marino, che non siano in regime di sospensione;
- gli iscritti nell’Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, quando compiono in nome o per conto del proprio cliente una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, o quando assistono il cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni relative:
- al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- alla gestione di denaro, di strumenti finanziari o di altri beni dei clienti;
- all’apertura o alla gestione di conti bancari, libretti di deposito al risparmio, conti di titoli e altri rapporti d’affari presso soggetti finanziari;
- alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società, trust, fondazioni, di enti o istituti giuridici analoghi con o senza personalità giuridica e al trasferimento a qualsiasi titolo di quote o azioni societarie e alla modifica del capitale sociale qualora comporti una variazione della compagine sociale con ingresso di nuovi soci;
- alla organizzazione degli apporti necessari a costituire, gestire, o amministrare una società;
- le società di professionisti di cui alla Legge 23 dicembre 2020 n. 222;
Nella categoria dei professionisti sono inclusi anche i professionisti iscritti presso Albi o Registri esteri che esercitano anche occasionalmente nella Repubblica di San Marino.