Categorie di soggetti designati

I soggetti designati individuati dall’art. 17 della Legge n. 92 del 17 giugno 2008 e succ. mod. sono:

  • i soggetti finanziari
  • i soggetti non finanziari
  • i professionisti.

Per soggetti finanziari (art. 18 della Legge) si intendono:

  • i soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche (c.d. LISF);
  • la Banca Centrale;
  • Poste San Marino;
  • i promotori finanziari di cui alla LISF;
  • i consulenti finanziari indipendenti di cui alla LISF;
  • i servicer di cui alla Legge 30 agosto 2021 n. 157;
  • gli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui alla LISF;
  • le succursali e i punti di contatto centrali di soggetti esteri che svolgono un’attività riconducibile alle attività riservate di cui all’Allegato 1 della LISF, operanti a San Marino le cui sedi centrali sono situate all’estero.

Per soggetti non finanziari (art. 19 della Legge) si intendono:

  • prestatori di servizi relativi a società o trust diversi dai soggetti finanziari;
  • società di recupero crediti;
  • agenti immobiliari;
  • prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco;
  • i soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante, opere d’arte, titoli o valori;
  • i soggetti che esercitano l’attività di commercio di preziosi (così come definiti all’articolo 4 nell’allegato tecnico alla Legge);
  • i soggetti che esercitano l’attività di casa d’asta, galleria d’arte, commercio di cose antiche o comunque di opere d’arte o intermediari nel commercio di tali opere;
  • le società o i soggetti costituiti in forma diversa dalla società che svolgono attività analoghe non prettamente riservate a quelle svolte dai soggetti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c);
  • le società di servizi che svolgono l’attività di supporto alla prestazione professionale dei soggetti di cui all’articolo 20;
  • prestatori di servizi in materia di asset virtuali (virtual asset service provider/VASP) e le succursali e i punti di contatto centrali dei prestatori esteri di servizi in materia di asset virtuali;
  • operatori professionali in metalli preziosi da investimento.

Per professionisti (art. 20 della Legge) si intendono:

  • gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, che non siano in regime di sospensione;
  • gli iscritti nel registro dei revisori contabili e delle società di revisione e nel registro degli attuari della Repubblica di San Marino, che non siano in regime di sospensione;
  • gli iscritti nell’Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, quando compiono in nome o per conto del proprio cliente una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, o quando assistono il cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni relative:
    • al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
    • alla gestione di denaro, di strumenti finanziari o di altri beni dei clienti;
    • all’apertura o alla gestione di conti bancari, libretti di deposito al risparmio, conti di titoli e altri rapporti d’affari presso soggetti finanziari;
    • alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società, trust, fondazioni, di enti o istituti giuridici analoghi con o senza personalità giuridica e al trasferimento a qualsiasi titolo di quote o azioni societarie e alla modifica del capitale sociale qualora comporti una variazione della compagine sociale con ingresso di nuovi soci;
    • alla organizzazione degli apporti necessari a costituire, gestire, o amministrare una società;
  • le società di professionisti di cui alla Legge 23 dicembre 2020 n. 222;

Nella categoria dei professionisti sono inclusi anche i professionisti iscritti presso Albi o Registri esteri che esercitano anche occasionalmente nella Repubblica di San Marino.