Applicazione delle misure restrittive UE a San Marino
Principali tematiche
Con riferimento alle misure restrittive di congelamento beni o fondi di cui al Decreto Legge 15/03/2022 n. 35, ratificato con Decreto Legge 28/04/2022 n. 67 – in modo analogo a quelle previste dalle Risoluzioni delle Nazioni Unite, disciplinate nell’ordinamento sammarinese dalla Legge n. 57 del 29 marzo 2019 ss.mm.ii. – è previsto che:
- siano congelati tutti i beni o fondi appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche, persone giuridiche, entità o organismi inseriti negli Allegati alla Decisione e al Regolamento del Consiglio dell’UE in parola;
- sia vietato mettere, direttamente o indirettamente, beni o fondi a disposizione delle persone fisiche, persone giuridiche, delle entità o degli organismi, elencati nell’Allegato o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essi associati e indicati nei suddetti Allegati;
- sia vietato altresì destinare beni o fondi a vantaggio di persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui ai commi che precedono.
Il citato Decreto Legge assegna al Comitato per le Misure Restrittive il compito di verificare il rispetto delle diposizioni ivi presenti conferendo allo stesso i medesimi poteri e facoltà di collaborazione, nazionale ed internazionale, anche per il tramite delle Autorità o Forze di Polizia sammarinesi previsti dalla Legge n. 57/2019.
Tale Decreto Legge prevede altresì:
- le deroghe all’applicazione delle misure di congelamento di beni o fondi;
- le specifiche disposizioni circa gli effetti delle misure restrittive sui contratti e transazioni in essere;
- come intervenire in caso di erronea applicazione del congelamento;
- quando si applica la revoca del congelamento;
- le procedure di aggiornamento del contenuto della Decisione, del Regolamento e dei relativi Allegati;
- gli obblighi di verifica e di comunicazione per le Autorità e Amministrazioni pubbliche che curano la tenuta dei pubblici registri e per i Soggetti Designati;
- che quanto non espressamente previsto, si applichi le disposizioni in materia di congelamento, ivi incluse le relative sanzioni amministrative e penali, di cui alla Legge 57/2019.
L’Agenzia di Informazione Finanziaria, è stata individuata dalla delibera del Congresso di Stato n.9 del 14 marzo 2022 quale autorità competente in materia, cui spetta:
a) la funzione di vigilanza nei confronti dei soggetti designati sul rispetto degli obblighi di legge;
b) ricevere, assieme al CMR, la comunicazione dalle Autorità e Amministrazioni pubbliche che curano la tenuta dei pubblici registri e dai soggetti designati in relazione ai beni o fondi congelati.