Segnalazioni

La Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche prevede che chiunque possa segnalare fatti o circostanze rilevanti ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (art. 37), mentre stabilisce l’obbligo di segnalazione per i soggetti designati (art. 36).
.
La normativa prevede che la Banca Centrale, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, qualora rilevi fatti o circostanze che potrebbero essere correlati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, ne informa per iscritto e senza ritardo l'Agenzia di informazione finanziaria (art. 14).