Poteri
Per lespletamento delle funzioni attribuite dalla Legge, lAgenzia di informazione finanziaria ha il potere di:
a) ordinare ai soggetti designati lesibizione o la consegna di documenti, anche in originale, o la comunicazione di dati e informazioni, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti;
b) chiedere alla Banca Centrale e alle Amministrazioni pubbliche la comunicazione di dati o informazioni o lesibizione o la consegna di atti o documenti secondo le modalità e nei termini stabiliti dallAgenzia;
c) eseguire ispezioni presso i soggetti designati;
d) disporre il blocco di beni, fondi o altre risorse economiche qualora vi sia un fondato motivo di ritenere che tali beni, fondi o risorse provengano dal misfatto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o possano essere impiegati per commettere tali misfatti;
e) sospendere, anche su richiesta dellAutorità giudiziaria penale, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
f) assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini relative ai misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge.
Nellesercizio dei poteri previsti al punto precedente, lAgenzia può avvalersi di personale di polizia.
L Agenzia di informazione finanziaria può compiere atti di indagine nellambio di procedimenti relativi ai misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché ai reati e alle violazioni amministrative previste dalla
Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche, su delega dellAutorità giudiziaria.