Le funzioni che la Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche attribuisce allAgenzia di informazione finanziaria sono:
a) ricevere le segnalazioni provenienti dai soggetti designati ;
b) svolgere indagini finanziarie sulle segnalazioni ricevute o, anche diniziativa, sul complesso di dati e informazioni di cui l Agenzia dispone;
c) segnalare allAutorità giudiziaria i fatti che potrebbero costituire riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
d) emanare istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
e) vigilare sul rispetto degli obblighi della presente legge e delle relative istruzioni emanate dallAgenzia;
f) partecipare agli organismi nazionali e internazionali impegnati nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
g) promuovere e partecipare alla formazione professionale del personale di polizia in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
h) analizzare e studiare i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.