Obblighi per Associazioni, Fondazioni ed altri Enti

Si riporta il testo dell’art.37 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 Misure di trasparenza per Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit’

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 13 giugno 1990 n.68 e in deroga a quanto dallo stesso disposto, ai fini della costituzione, del funzionamento e della liquidazione di Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit si applicano le norme in materia di società di cui alla Legge sulle Società (Legge 23 febbraio 2006 n.47) e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili.
2. Trovano, altresì, applicazione nei confronti dei soggetti sopra indicati le norme, se in quanto compatibili, in materia di obblighi, responsabilità e possesso dei requisiti di idoneità degli amministratori e dei sindaci. A quest’ultimi non si applicano le disposizioni relative al possesso dei requisiti professionali.
3. E’ fatto obbligo ad Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit di provvedere alla registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai finanziamenti e ai fondi ricevuti e al loro utilizzo. I dati e le informazioni e la relativa documentazione devono essere conservati per almeno 5 anni dalla data di ricezione del finanziamento o dall’esecuzione dell’operazione di utilizzo dei fondi. Tali dati ed informazioni sono custoditi dai suddetti enti e devono essere forniti, su richiesta, al Commissario della Legge per le funzioni di vigilanza, ed all’Agenzia di Informazione Finanziaria per le funzioni alla stesse attribuite dalla Legge 17 giugno 2008 n.92. A tal fine i suddetti enti devono utilizzare il prospetto “Finanziamenti ed Impieghi dettagliati”, come da Allegato C) alla presente legge. Essi sono tenuti, altresì, a depositare annualmente presso il Commissario della Legge, il bilancio ed il prospetto “Finanziamenti ed Impieghi riassuntivi”, come da Allegato D) della presente legge.
4. E’ altresì fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di mantenere presso la propria sede un Registro nominativo degli associati e dei membri degli stessi. Essi sono altresì obbligati a trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, un elenco nominativo degli stessi alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico, ai fini dell’inserimento e dell’adeguamento dei dati contenuti nel Registro dei membri di Associazioni, Fondazioni ed enti no profit.
5. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, di deposito e custodia previsti dal presente articolo, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 2.000,00 per ogni singola violazione, irrogata dall’Ufficio Industria, Commercio ed Artigianato su segnalazione della Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.
6. In via transitoria, ferme restando le disposizioni impartite dall’Autorità di Vigilanza su Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit, ai fini dell’adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo è dato termine al 31 dicembre 2010.
7. La Cancelleria Commerciale trasmetterà al Commissario della Legge gli atti delle Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit che non hanno adempiuto agli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 e 5. Il Commissario della Legge assegnerà agli enti inadempienti un termine perentorio di 30 giorni per l’adeguamento o il deposito della documentazione mancante, avvertendo che, in difetto di adempimento, si procederà a porre in liquidazione l’ente d’ufficio.

Per agevolare gli adempimenti di cui al comma 3, l’AIF ha predisposto la versione elettronica degli allegati C e D della citata Legge, che si riportano di seguito:

“Finanziamenti ed impieghi dettagliati” (Allegato C): Prospetto in Excel - Prospetto in Word

“Finanziamenti ed impieghi riassuntivi" (Allegato D): Prospetto in Excel - Prospetto in Word

L'Agenzia di informazione finanziaria, nell'intento di fornire supporto alle Associazioni/Fondazioni e altri Enti per la compilazione dei prospetti sopra elencati, ha predisposto il seguente manuale: manuale di compilazione prospetti

Sono inoltre previste, dall’art. 38 della citata Legge , le seguenti ‘Disposizioni speciali in materia di Fondazioni’:

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 13 giugno 1990 n.68 e quanto disposto all’articolo 37 della presente legge, l’atto costitutivo della Fondazione non è revocabile.
2. Le Fondazioni, che devono avere uno scopo di pubblica utilità o comunque socialmente utile, si estinguono nei casi previsti dalla legge, per raggiungimento dello scopo o impossibilità di conseguirlo.
3. Il Fondo di dotazione deve essere destinato secondo le indicazioni dell’atto costitutivo.
4. Le Fondazioni hanno l’obbligo di indicare i conferimenti iniziali costituenti il fondo di dotazione e sono obbligate a depositare la documentazione, alla Cancelleria Commerciale, attestante l’avvenuta effettuazione degli stessi entro 60 giorni dalla loro costituzione o dall’apertura del testamento. Sono inoltre tenute a depositare presso la Cancelleria Commerciale gli ulteriori atti di incremento del fondo di dotazione entro lo stesso termine.
5. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, il Commissario della Legge provvederà alla cancellazione d’ufficio.