In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica di San Marino per contrastare il terrorismo, il finanziamento del terrorismo e lattivitā di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, adotta senza ritardo con delibera le misure restrittive, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato.
Le misure restrittive comprendono:
il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute o controllate, direttamente o indirettamente, da persone, enti o gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite;
le restrizioni di natura commerciale, incluse le restrizioni commerciali allimportazione o allesportazione e gli embarghi sulle armi;
le restrizioni di natura finanziaria, incluse le restrizioni finanziarie o allassistenza finanziaria ed il divieto alla prestazione di servizi finanziari;
le restrizioni di altra natura, incluse le restrizioni allassistenza tecnica, il divieto di volo, il divieto di ingresso o di transito, le sanzioni diplomatiche, la sospensione della cooperazione e il boicottaggio di manifestazioni sportive.
I soggetti sottoposti a misure restrittive sono riportati nelle seguenti liste consolidate.
Al fine di agevolare la conoscenza sulle misure restrittive e la relativa attuazione nella Repubblica di San Marino, lAgenzia ha predisposto un apposito documento denominato Linee guida sulla raccomandazione speciale III del GAFI.
Come verificare se un nominativo č presente nella lista? fare clic qui